Art. 29.
(Tutela del segreto di Stato).
1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti:
«Art. 12. - 1. La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 12-bis e 12-ter.
2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, la preparazione e la difesa militare, gli interessi pubblici di rilievo strategico per l'economia del Paese.
3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno necessità assoluta di accedervi.
4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.
Art. 12-bis. - 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati,
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metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto ai beni di cui all'articolo 12, comma 2.
2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto ai sensi del comma 1, anche se acquisiti dall'estero.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti al comma 3 o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atti, documenti o cose contenenti informazioni che attengono ai sistemi di sicurezza militare, o relative alle fonti e all'identità degli operatori dei Servizi di informazione e di sicurezza, ovvero informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l'incolumità o la vita di appartenenti ai predetti Servizi o di persone che hanno legalmente operato per essi o che siano pervenute con vincolo di segretezza da altri Stati, ovvero informazioni che riguardano la dislocazione delle strutture operative nonché delle infrastrutture e dei poli logistici, le operazioni in corso, la struttura organizzativa e le modalità operative e, comunque, ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni.
5. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi di informazione e di sicurezza, dopo quaranta anni sono versati, previa declassifica, all'archivio di Stato.
6. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, può derogare alla disposizione di
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cui al comma 5, per un periodo comunque non superiore a dieci anni e limitatamente ai casi di cui al comma 4.
Art. 12-ter. - 1. L'opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto della natura delle informazioni da proteggere, anche con particolare riferimento alla loro eventuale provenienza da organismi di informazione e sicurezza esteri o da strutture di sicurezza di organizzazioni internazionali, ovvero della loro attinenza ad accordi internazionali e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.
Art. 12-quater. - 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa nella disponibilità dei Servizi di informazione e di sicurezza, l'autorità giudiziaria indica specificamente, nell'ordine di esibizione, il documento o la cosa oggetto della richiesta.
2. L'attività di acquisizione non può in nessun caso essere eseguita direttamente presso le dipendenze o le strutture periferiche dei Servizi di informazione e di sicurezza e presso le rispettive sedi centrali.
3. L'autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità, procede personalmente e sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
4. L'autorità giudiziaria, quando ritiene che i documenti, le cose o gli atti esibiti siano diversi da quelli richiesti ovvero siano incompleti, procede a perquisizione e, eventualmente, a sequestro, ai sensi degli articoli da 247 a 262 del codice di procedura penale, informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originati da un organismo di informazione e sicurezza estero, ovvero dalle
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strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna è sospesa e il documento, atto o cosa sono inviati al Presidente del Consiglio dei ministri perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'ente originatore per le relative determinazioni.
6. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Nelle ipotesi previste nel comma 6, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso trovano applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. L'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa, quando il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini, l'autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri all'accesso diretto al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».